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Statuto e Regolamento

LO STATUTO

Titolo I: Natura

Art. 1: In continuità con l’esperienza finora vissuta nel Gruppo Italiano Catecheti (G.I.C.) e in rapporto alle mutate situazioni teologico-pastorali, è costituita l’Associazione Italiana dei Catecheti (A.I.Ca.).

Art. 2: L’A.I.Ca. (d’ora in avanti Associazione) è un’associazione ecclesiale che opera nel campo della catechetica.

Titolo II: Finalità

Art. 3: L’Associazione ha come finalità:

    • La promozione della ricerca scientifica e lo studio critico nel campo della catechetica.
  • Il dialogo, la collaborazione, la comunione e l’incontro dei soci e di quanti operano nello stesso campo di ricerca.

Titolo III: Soci

Art. 4: L’adesione all’Associazione è libera e vi possono aderire come soci:

  • I docenti di catechetica.
  • I possessori di specifico titolo accademico in catechetica.
  • Gli autori di pubblicazioni scientifiche nel campo della catechetica.
  • I responsabili di centri editoriali e di riviste catechistiche.
  • Gli sperimentatori nel campo della catechetica.

Art. 5: A giudizio della Direzione, ai sensi dell’art. 10 comma 2/b, possono aderire come amici o simpatizzanti:

    • I cultori della disciplina.
  • Coloro che hanno frequentato curricoli presso istituti accademici, conseguendo titoli e acquisendo specifiche competenze.

Titolo IV: Organismi Associativi

Art. 6: Gli organismi sono:

    • L’Assemblea.
    • La Direzione nazionale.
  • Il Presidente.

Titolo V: L’Assemblea

Art. 7: L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È costituita dai soci in regola  con l’iscrizione e la relativa quota associativa annuale.

Art. 8: Compete all’assemblea:

  • Eleggere la Direzione nazionale.
  • Approvare i progetti da attuare.
  • Accogliere eventuali commesse di ricerche e studi.
  • Deliberare la quota annuale associativa.
  • Approvare il bilancio annuale.
  • Approvare le modifiche allo Statuto.

Art.9:   L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno. Straordinariamente tutte le volte che lo ritiene opportuno la Direzione per seri motivi.

Titolo VI: La Direzione

Art. 10: La Direzione nazionale è composta dal Presidente e da tre membri.


  1. Spetta al Presidente:
  • Rappresentare ufficialmente l’Associazione.
  • Convocare e presiedere l’Assemblea e la Direzione.
  • Assegnare eventuali deleghe.
  • Redigere e presentare all’Assemblea il bilancio dell’Associazione.
  1. Spetta alla Direzione:
  • Attuare le delibere dell’Assemblea.
  • Esaminare e accogliere le domande di adesione di nuovi soci.

Art. 11: La Direzione e il Presidente durano in carica cinque anni.

Titolo VII: Attività ed Iniziative

Art. 12: Le principali attività dell’Associazione sono:

    • Organizzare convegni di studio.
    • Sponsorizzare ricerche e studi sotto forme di borse di studio e/o contributi, anche in vista di pubblicazioni.
    • Promuovere incontri regionali e/o interregionali dei soci.
  • Iniziative varie per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

Titolo VIII: Sede

Art. 13: La Sede dell’Associazione è la stessa del Presidente presso la quale è custodito    ed aggiornato l’archivio dell’Associazione.

Titolo IX: Finanziamento

Art. 14: L’Associazione si autofinanzia con le quote annuali dei soci, fissate dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8 comma d.; con altri contributi, erogazioni e finanziamenti liberamente versati da soci, da privati e da eventuali sponsor.

Titolo X: Collegamenti

Art. 15: L’Associazione stabilisce opportune forme di collegamento con le associazioni scientifiche e gli organismi di ricerca della stessa categoria (équipe europea dei catecheti, associazione dei catecheti di altre nazioni, ecc.); le associazioni teologiche sia a livello nazionale che internazionale; gli organismi similari esistenti nelle altre chiese cristiane o a carattere ecumenico; gli istituti di ricerca pubblici o privati che si occupano sul piano scientifico delle forme di trasmissione del sapere religioso. Un particolare collegamento viene curato con i competenti organismi della Conferenza Episcopale Italiana.

REGOLAMENTO

Titolo I: I Soci

Art. 1: Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, regolarmente iscritti, sono in regola con il versamento della quota annuale.

Art. 2: Gli iscritti non in regola col versamento della quota annuale sono considerati amici e simpatizzanti.

Art. 3: Coloro che desiderano iscriversi all’Associazione debbono presentare regolare domanda indirizzata al Presidente nazionale.

Art. 4: La Direzione nazionale, dopo aver valutato i requisiti richiesti a norma degli artt. 4. e 5 dello Statuto, delibera con voto a maggioranza l’iscrizione come soci o amici e simpatizzanti. A parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 5: Viene considerata con particolare attenzione la domanda di chi è presentato da due soci dell’Associazione.

Titolo II: Diritti e Doveri

Art. 6:   I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione.

Art. 7:   I soci hanno diritto attivo e passivo nell’elezione degli organi collegiali.

Art. 8:   I soci esprimono il proprio voto su tutti gli argomenti previsti dall’art.8 dello Statuto.

Art. 9:    I soci sono tenuti a:

  •  versare la quota annuale,
  •  partecipare alle assemblee dell’Associazione,
  • collaborare, secondo le proprie possibilità, al buon funzionamento e allo sviluppo  dell’Associazione.

Art. 10:Gli amici e i simpatizzanti possono partecipare come uditori alle assemblee dell’Associazione. Hanno diritto di parola e ricevono periodicamente notizie sull’attività svolta e la segnalazione delle più rilevanti iniziative annuali.

Art. 11: Gli amici e i simpatizzanti non hanno diritto attivo e passivo nelle elezioni degli organi collegiali.

Titolo III: Elezioni

Art. 12: Le elezioni si svolgono secondo la scadenza statutaria a scrutinio segreto.

Art. 13: Perché le elezioni siano valide deve essere presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 14: Non è consentito il voto per delega o per corrispondenza.

Art. 15: Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti (maggioranza relativa).

Art. 16: A parità di voti viene eletto il maggiore in età.

Art. 17: La Direzione elegge al suo interno il Presidente.

Art. 18: L’assemblea elettiva deve essere convocata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dell’elezione.

Art. 19: Prima di procedere all’elezione il Presidente relaziona sullo stato dell’Associazione e sull’attività svolta nel quadriennio.

Titolo IV: L’Assemblea

Art. 20:L’assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente. L’assemblea  straordinaria dalla Direzione.

Art. 21: Le delibere assembleari, di cui all’art. 8 dello Statuto, sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti e sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche da apportare allo Statuto per cui si richiede la maggioranza qualificata (due terzi). In questo caso l’assemblea è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci.

Titolo V: La Direzione

Art. 22: La Direzione nazionale è costituita dal Presidente e da tre membri scelti col criterio della rappresentatività delle grandi aree geografiche.

Art. 23:  In caso di dimissioni di uno dei membri della Direzione, viene cooptato il primo dei non eletti della stessa area geografica del dimissionario e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale della Direzione.

Art. 24: La Direzione nazionale si riunisce più volte all’anno in rapporto alla necessità per dare attuazione alle delibere dell’assemblea e alle esigenze della vita associativa secondo quanto è previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Art. 25: Spetta alla Direzione:

  •  valutare le proposte di sponsorizzazione,
  •  accettare contributi e finanziamenti di enti e privati,
  •  proporre l’assegnazione di borse di studio,
  • curare eventuali pubblicazioni, serie o collane di volumi, e il notizario periodico   dell’Associazione,
  • accettare ricerche commissionate.

Art. 26: La Direzione promuove incontri regionali e interregionali per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Titolo VI: Il Presidente

Art. 27: Spetta al Presidente quanto è stabilito nell’art 10 dello Statuto.

Art. 28: Il Presidente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 29: Spetta al Presidente convocare l’assemblea elettiva.

Art. 30: Il Presidente prima dell’elezione nomina il seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori i quali debbono stilare regolare verbale dell’elezione da conservare in archivio.

Art. 31.  Il Presidente raccoglie o propone eventuali candidature.

Art. 32: Entro la fine dell’anno solare il Presidente uscente procede alla consegna nelle mani del nuovo Presidente dell’archivio dell’Associazione e del saldo attivo risultante in bilancio.

Art. 33: Spetta al Presidente conservare nella propria residenza l’archivio che deve  custodire con particolare cura e tenere aggiornato.

Art. 34: In caso di dimissioni del Presidente spetta all’Assemblea accoglierle o respingerle.
L’Assemblea invita il Presidente a completare l’incarico fino alla scadenza naturale; qualora persistano le sue dimissioni l’Assemblea riunita in sessione straordinaria elegge un nuovo Presidente fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 35: In caso di grave impossibilità o malattia che impediscono al Presidente di svolgere pienamente il suo mandato, il membro più anziano in età della Direzione esercita le funzioni di reggente.

Titolo VII: Patrimonio e Finanziamento

Art. 36: L’Associazione non ha scopi di lucro ma si finanzia secondo quanto è stabilito dall’art. 14 dello Statuto.

Art. 37: Il patrimonio sociale è costituito dai beni che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo (erogazione di beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti di privati o enti, eccedenze di bilancio ecc).

Art. 38: Il finanziamento delle attività statutarie è assicurato dalle quote associative, dalle elargizioni di amici e sostenitori, da contributi di enti pubblici e privati, da eventuali rendite del patrimonio.

Titolo VIII: Varie

Art. 39: L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile.  L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40: Il presente Statuto e Regolamento entrano in vigore, dopo l’approvazione  dell’Assemblea con maggioranza qualificata (due terzi), dalla data di pubblicazione nel Bollettino organo dell’Associazione.

Art. 41: Per quanto non è contemplato in questo statuto si rimanda alle norme del Codice di Diritto Canonico e alle decisioni dell’Assemblea.