LO STATUTO
Titolo I: Natura
Art. 1: In continuità con l’esperienza finora vissuta nel Gruppo Italiano Catecheti (G.I.C.) e in rapporto alle mutate situazioni teologico-pastorali, è costituita l’Associazione Italiana dei Catecheti (A.I.Ca.).
Art. 2: L’A.I.Ca. (d’ora in avanti Associazione) è un’associazione ecclesiale che opera nel campo della catechetica.
Titolo II: Finalità
Art. 3: L’Associazione ha come finalità:
-
- La promozione della ricerca scientifica e lo studio critico nel campo della catechetica.
- Il dialogo, la collaborazione, la comunione e l’incontro dei soci e di quanti operano nello stesso campo di ricerca.
Titolo III: Soci
Art. 4: L’adesione all’Associazione è libera e vi possono aderire come soci:
- I docenti di catechetica.
- I possessori di specifico titolo accademico in catechetica.
- Gli autori di pubblicazioni scientifiche nel campo della catechetica.
- I responsabili di centri editoriali e di riviste catechistiche.
- Gli sperimentatori nel campo della catechetica.
Art. 5: A giudizio della Direzione, ai sensi dell’art. 10 comma 2/b, possono aderire come amici o simpatizzanti:
-
- I cultori della disciplina.
- Coloro che hanno frequentato curricoli presso istituti accademici, conseguendo titoli e acquisendo specifiche competenze.
Titolo IV: Organismi Associativi
Art. 6: Gli organismi sono:
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- L’Assemblea.
- La Direzione nazionale.
- Il Presidente.
Titolo V: L’Assemblea
Art. 7: L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È costituita dai soci in regola con l’iscrizione e la relativa quota associativa annuale.
Art. 8: Compete all’assemblea:
- Eleggere la Direzione nazionale.
- Approvare i progetti da attuare.
- Accogliere eventuali commesse di ricerche e studi.
- Deliberare la quota annuale associativa.
- Approvare il bilancio annuale.
- Approvare le modifiche allo Statuto.
Art.9: L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno. Straordinariamente tutte le volte che lo ritiene opportuno la Direzione per seri motivi.
Titolo VI: La Direzione
Art. 10: La Direzione nazionale è composta dal Presidente e da tre membri.
Spetta al Presidente:
- Rappresentare ufficialmente l’Associazione.
- Convocare e presiedere l’Assemblea e la Direzione.
- Assegnare eventuali deleghe.
- Redigere e presentare all’Assemblea il bilancio dell’Associazione.
- Spetta alla Direzione:
- Attuare le delibere dell’Assemblea.
- Esaminare e accogliere le domande di adesione di nuovi soci.
Art. 11: La Direzione e il Presidente durano in carica cinque anni.
Titolo VII: Attività ed Iniziative
Art. 12: Le principali attività dell’Associazione sono:
-
- Organizzare convegni di studio.
- Sponsorizzare ricerche e studi sotto forme di borse di studio e/o contributi, anche in vista di pubblicazioni.
- Promuovere incontri regionali e/o interregionali dei soci.
- Iniziative varie per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
Titolo VIII: Sede
Art. 13: La Sede dell’Associazione è la stessa del Presidente presso la quale è custodito ed aggiornato l’archivio dell’Associazione.
Titolo IX: Finanziamento
Art. 14: L’Associazione si autofinanzia con le quote annuali dei soci, fissate dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8 comma d.; con altri contributi, erogazioni e finanziamenti liberamente versati da soci, da privati e da eventuali sponsor.
Titolo X: Collegamenti
Art. 15: L’Associazione stabilisce opportune forme di collegamento con le associazioni scientifiche e gli organismi di ricerca della stessa categoria (équipe europea dei catecheti, associazione dei catecheti di altre nazioni, ecc.); le associazioni teologiche sia a livello nazionale che internazionale; gli organismi similari esistenti nelle altre chiese cristiane o a carattere ecumenico; gli istituti di ricerca pubblici o privati che si occupano sul piano scientifico delle forme di trasmissione del sapere religioso. Un particolare collegamento viene curato con i competenti organismi della Conferenza Episcopale Italiana.
REGOLAMENTO
Titolo I: I Soci
Art. 1: Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, regolarmente iscritti, sono in regola con il versamento della quota annuale.
Art. 2: Gli iscritti non in regola col versamento della quota annuale sono considerati amici e simpatizzanti.
Art. 3: Coloro che desiderano iscriversi all’Associazione debbono presentare regolare domanda indirizzata al Presidente nazionale.
Art. 4: La Direzione nazionale, dopo aver valutato i requisiti richiesti a norma degli artt. 4. e 5 dello Statuto, delibera con voto a maggioranza l’iscrizione come soci o amici e simpatizzanti. A parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
Art. 5: Viene considerata con particolare attenzione la domanda di chi è presentato da due soci dell’Associazione.
Titolo II: Diritti e Doveri
Art. 6: I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’Associazione.
Art. 7: I soci hanno diritto attivo e passivo nell’elezione degli organi collegiali.
Art. 8: I soci esprimono il proprio voto su tutti gli argomenti previsti dall’art.8 dello Statuto.
Art. 9: I soci sono tenuti a:
- versare la quota annuale,
- partecipare alle assemblee dell’Associazione,
- collaborare, secondo le proprie possibilità, al buon funzionamento e allo sviluppo dell’Associazione.
Art. 10:Gli amici e i simpatizzanti possono partecipare come uditori alle assemblee dell’Associazione. Hanno diritto di parola e ricevono periodicamente notizie sull’attività svolta e la segnalazione delle più rilevanti iniziative annuali.
Art. 11: Gli amici e i simpatizzanti non hanno diritto attivo e passivo nelle elezioni degli organi collegiali.
Titolo III: Elezioni
Art. 12: Le elezioni si svolgono secondo la scadenza statutaria a scrutinio segreto.
Art. 13: Perché le elezioni siano valide deve essere presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 14: Non è consentito il voto per delega o per corrispondenza.
Art. 15: Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti (maggioranza relativa).
Art. 16: A parità di voti viene eletto il maggiore in età.
Art. 17: La Direzione elegge al suo interno il Presidente.
Art. 18: L’assemblea elettiva deve essere convocata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dell’elezione.
Art. 19: Prima di procedere all’elezione il Presidente relaziona sullo stato dell’Associazione e sull’attività svolta nel quadriennio.
Titolo IV: L’Assemblea
Art. 20:L’assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente. L’assemblea straordinaria dalla Direzione.
Art. 21: Le delibere assembleari, di cui all’art. 8 dello Statuto, sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti e sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche da apportare allo Statuto per cui si richiede la maggioranza qualificata (due terzi). In questo caso l’assemblea è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci.
Titolo V: La Direzione
Art. 22: La Direzione nazionale è costituita dal Presidente e da tre membri scelti col criterio della rappresentatività delle grandi aree geografiche.
Art. 23: In caso di dimissioni di uno dei membri della Direzione, viene cooptato il primo dei non eletti della stessa area geografica del dimissionario e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale della Direzione.
Art. 24: La Direzione nazionale si riunisce più volte all’anno in rapporto alla necessità per dare attuazione alle delibere dell’assemblea e alle esigenze della vita associativa secondo quanto è previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
Art. 25: Spetta alla Direzione:
- valutare le proposte di sponsorizzazione,
- accettare contributi e finanziamenti di enti e privati,
- proporre l’assegnazione di borse di studio,
- curare eventuali pubblicazioni, serie o collane di volumi, e il notizario periodico dell’Associazione,
- accettare ricerche commissionate.
Art. 26: La Direzione promuove incontri regionali e interregionali per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.
Titolo VI: Il Presidente
Art. 27: Spetta al Presidente quanto è stabilito nell’art 10 dello Statuto.
Art. 28: Il Presidente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
Art. 29: Spetta al Presidente convocare l’assemblea elettiva.
Art. 30: Il Presidente prima dell’elezione nomina il seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori i quali debbono stilare regolare verbale dell’elezione da conservare in archivio.
Art. 31. Il Presidente raccoglie o propone eventuali candidature.
Art. 32: Entro la fine dell’anno solare il Presidente uscente procede alla consegna nelle mani del nuovo Presidente dell’archivio dell’Associazione e del saldo attivo risultante in bilancio.
Art. 33: Spetta al Presidente conservare nella propria residenza l’archivio che deve custodire con particolare cura e tenere aggiornato.
Art. 34: In caso di dimissioni del Presidente spetta all’Assemblea accoglierle o respingerle.
L’Assemblea invita il Presidente a completare l’incarico fino alla scadenza naturale; qualora persistano le sue dimissioni l’Assemblea riunita in sessione straordinaria elegge un nuovo Presidente fino alla scadenza naturale del quadriennio.
Art. 35: In caso di grave impossibilità o malattia che impediscono al Presidente di svolgere pienamente il suo mandato, il membro più anziano in età della Direzione esercita le funzioni di reggente.
Titolo VII: Patrimonio e Finanziamento
Art. 36: L’Associazione non ha scopi di lucro ma si finanzia secondo quanto è stabilito dall’art. 14 dello Statuto.
Art. 37: Il patrimonio sociale è costituito dai beni che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo (erogazione di beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti di privati o enti, eccedenze di bilancio ecc).
Art. 38: Il finanziamento delle attività statutarie è assicurato dalle quote associative, dalle elargizioni di amici e sostenitori, da contributi di enti pubblici e privati, da eventuali rendite del patrimonio.
Titolo VIII: Varie
Art. 39: L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 40: Il presente Statuto e Regolamento entrano in vigore, dopo l’approvazione dell’Assemblea con maggioranza qualificata (due terzi), dalla data di pubblicazione nel Bollettino organo dell’Associazione.
Art. 41: Per quanto non è contemplato in questo statuto si rimanda alle norme del Codice di Diritto Canonico e alle decisioni dell’Assemblea.